Obbligo di vaccinazione per i Sanitari: la motivazione del provvedimento normativo poggia su solide basi scientifiche?
Obbligo di vaccinazione per i Sanitari: la motivazione del provvedimento normativo poggia su solide basi scientifiche?
Decreto Legge di aprile
Nel Decreto Legge di aprile viene introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario “… al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, con riguardo a tutti “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”.
Costoro saranno obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita “per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”. Secondo la norma del decreto, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.”
La ragione dell’imposizione dell’obbligo risiede, dunque, nell’esigenza di prevenire l’infezione da Covid, per evitare che l’operatore sanitario possa trasmetterla ai pazienti.
Poiché secondo la nostra Costituzione “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” (art. 32), questa legge interviene per obbligare una certa categoria di lavoratori a ricevere un trattamento sanitario. Il presupposto essenziale per la legittimità della norma è che l’obbligo imposto al cittadino sia giustificabile con l’esigenza di tutela della salute pubblica, nella fattispecie quella dei pazienti delle strutture sanitarie.
Il Tar del Lazio
In base ad una recente pronuncia del Tar del Lazio, ogni legge che introduca limitazioni alla libertà personale deve essere sorretta da solide e comprovate basi scientifiche, pena l’illegittimità. A ben vedere, allo stato attuale delle conoscenze non esistono basi scientifiche adeguate per ritenere fondato che questo obbligo sia necessario per la protezione della salute dei pazienti. Stando a quanto riportano le stesse case farmaceutiche, difatti, i vaccini attualmente in fase di distribuzione nel nostro Paese proteggono il vaccinato dalla forma grave della malattia, ma non dall’infezione, permanendo la possibilità per i vaccinati di trasmettere il virus.
Pertanto, la stessa ratio della norma che impone l’obbligo di vaccinazione ai sanitari, viene a mancare.
Per chi non si sottopone alla vaccinazione
Per chi non si sottopone alla vaccinazione, il decreto prevede che ne sia data immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6 (ovvero?)
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, che comunque non implichino rischio di diffusione del contagio, con il trattamento economico corrispondente alle mansioni esercitate. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Atto discriminatorio
In tutta evidenza questo è un atto discriminatorio, e suona a tutti gli effetti come una forma di ricatto economico verso i sanitari. Se il governo ritiene imprescindibile la vaccinazione per chi opera a contatto con i pazienti, può al limite richiedere lo spostamento in posizioni diverse, ma questo può in nessun modo avere ripercussioni sulla retribuzione dovuta al sanitario, e tantomeno determinarne la sospensione.
Per le suddette ragioni, ritengo che il DL in esame difficilmente potrà reggere a fronte di prevedibili impugnazioni per violazione degli artt. 13 e 32 Costituzione e, in ogni caso, dichiaro la mia solidarietà ai sanitari che non accetteranno di vaccinarsi, ritenendo tale strumento non idoneo e comunque non necessario a tutelare la salute dei pazienti, e pertanto, illegittima e moralmente inaccettabile la coercizione nei loro confronti.