Il Consiglio di giustizia amministrativa: l’obbligo vaccinale crea tensione con i dettami costituzionali ed è intrinseca l’irrazionalità del consenso informato

23 Mar 2022|Libertà e diritti|

 

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana (CGA) ha sospeso il giudizio relativo al divieto di accesso al tirocinante universitario perché non vaccinato.
Le motivazioni dell’ordinanza (di oltre 53 pagine) avanzano in modo molto articolato dubbi su profili di incostituzionalità della norma che determina il divieto, ovvero l’obbligo di vaccinazione per i sanitari.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha rimesso gli atti alla corte costituzionale.

Si tratta di un’ordinanza potenzialmente dirompente e comunque significativa in quanto il massimo organo della giustizia amministrativa pone la questione sulla costituzionalità dei provvedimenti adottati.

La sentenza

Nella prima parte la sentenza esclude l’ipotesi che il tirociante potesse non essere sottoposto a vaccinazione obbligatoria in quanto tirocinante. Ad avviso della corte il successivo obbligo di febbraio era comunque implicito nel provvedimento che aveva istituito l’obbligo per la categoria sanitaria.

La corte sposta quindi il focus sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale.

Dopo una articolata disamina degli argomementi del tirocinante rappresentato dallo Studio Sparti di Palermo, riporta le condizioni necessarie affinchè un obbligo sanitario possa essere introdotto.

In sindesi deve:

– Essere utile anche agli altri non solo all’obbligato.

– Non deve incidere negativamente sul soggetto obbligato.

– Sia previsto adeguato indennizzo in caso di danno.

La sentenza 307 del 22 giugno 1990

Il consiglio fa inoltre specifico riferimento alla sentenza 307 del 22 giugno 1990. Che su questi punti si è espressa in modo esplicito.

Sottolinea che il rilievo della salute quale interesse generale non è da solo sufficiente a giustificare il “sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute di altri”.

Nell’esaminare i principi di costituzionalità nel caso specifico il Consiglio riconosce l’efficacia del vaccino nel ridurre l’infezione e nel proteggere il singolo. Ritiene pertanto soddisfatto il primo principio di costituzionalità.

Tiene altresì a precidsare che lo stesso consiglio ha aderito alla campagna vaccinale. Una nota che sembra volere sottolineare l’imparzialità ed il rigore delle considerazioni che seguiranno.

I profili anti-costituzionali dell’obbligo vaccinale

Le criticità compaiono invece nella valutazione di profili costituzionali del secondo punto. Ovvero quello del rischio individuale che prende forma negli eventi avversi.

La corte nel riferire le precedenti sentenze precisa che le stesse erano costruite su dati oggi superati e cita l’ultimo rapporto AIFA del febbraio 2022. Aprendo la strada ad una revisione delle posizioni sul tema.

Il consiglio confronta i dati avversi gravi relativi ai vaccini tradizionali che consistono in 1,9 segnalazioni gravi ogni 100.000 somministrazioni, con i dati relativi alla vaccinazione anti-COVID-19 che ha invece un tasso di 17,6 eventi avversi gravi ogni 100.000.

Alla luce di questi dati la corte evidenzia la necessità di una “rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi” ribadendo la necessità che il trattamento sanitario non incida sullo stato di salute di colui che è obbligato.

Il Consiglio di Stato alla luce dei dati sugli eventi avversi, tenuto conto la grande mole di dati provenienti dai sistemi europei di vigilanza, e tenuto conto che la distribuzione degli eventi avversi è omogenea  sui vari territori esclude l’idea di casi imprevisti e mette in serie discussione le basi costituzionali dell’obbligo. 

La farmacovigilanza

Nella sentenza peraltro la corte entra nel merito del sistema di farmacovigilanza riconoscendone i limiti, ed in qualche modo evidenziando come gli algoritimi di correlazione dell’OMS, che tendono ad escludere correlazioni con eventi differiti nel tempo, non siano compatibili con lo stato di autorizzazione condizionata. Trattandosi infatti di una autorizzazione effettuata senza avere completato gli studi gli effetti a medio e lungo termine dovrebbero essere posti in grande attenzione.

Vengono inoltre rilevate le criticità generali di farmacovigilanza passiva lasciando intendere che è credibile pensare che i dati forniti siano incompleti e comunque non adeguati all’eccezionalità d’uso di un farmaco sperimentale.

Il triage prevaccinale e consenso informato

Profili di criticità sono inoltre rilevati rispetto al triage prevaccinale. Viene sottolineato come un intervento dei medici del territorio, che conoscono la storia clinica dei pazienti, avrebbe potuto svolgere una azione di filtro che invece non è avvenuta.

Viene altresi messa in discussione la logica del consenso informato per come è strutturata in presenza di obbligo. Arrivando a parlare di intrinseca irrazionalità del dettato normativo.

Alla luce di questa disamina il Consiglio di Stato individua gli articoli della costituzione con i quali il dettame dell’obbligo entra in tensione. Tra gli altri  gli articoli a tutela della libertà di autodeterminazione sanitaria, diritto al lavoro, diritto allo studio, diritto alla manifestazione del libero pensiero. 

Viene ravvisato inoltre l’assenza  di bilanciamento tra questi valori.

La disanima normativa porta il Consiglio di Giustizia Amministrativa a sospendere il giusdizio ed a chiamare in causa la Corte costituzionale.

La sentenza pone per la prima volta in modo chiaro e diremmo definitivo alcuni temi essenziali in capo alle violazioni della nostra costituzione con i dettami emergenziali. Esprime ed argomenta le forti criticità mettendo la Corte costituzionale nella posizione di dovere esprimere un parere definitivo sull’argomento che in larga misura sembra indicato.

La sentenza, oltre le perplessità sui sitemi di monitoraggio e sull’irrazionalità del sistema di consenso informato rimarca un punto essenziale, che più di altri è stato sottovalutato in questi anni, ovvero il limite posto dalla nostra costituzione al sacrificio individuale rispetto all’interesse collettivo.

Qui trovate le motivazioni integrali della sentenza.

Complimenti a Vincenzo Sparti, per l’ottimo risultato suo e del suo studio.

Altro motivo di orgoglio Vincenzo Sparti sarà candidato nella lista Rinascita Palermo che sostiene Francesca Donato Sindaco alla prossime amministrative.

a cura di Giovanni Callea

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