L’AIFA e Ministero dell’Interno confermano: obbligo di prescrizione per i “vaccini”
L’AIFA e Ministero dell’Interno confermano: obbligo di prescrizione per i “vaccini”
La vicenda Cosap-Aifa, relativa alle prescrizioni ritenute necessarie per i vaccini, si sviluppa ulteriormente in seguito al coinvolgimento del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale di Sanità. Il ministero emana una circolare facente a sua volta riferimento a una nota Aifa del 17/12/21, e condividendone evidentemente l’impostazione.
Commento dell’avvocato Holzeisen
L’Avvocato Holzeisen, come abbiamo già discusso, ribadisce (col suo ulteriore commento del 03/01/2022) la contraddizione in termini presente nelle controdeduzioni dell’Aifa. L’agenzia per il farmaco continua a non spiegare per quale motivo la richiesta di ostensione inviata dai cittadini sarebbe infondata in termini sia scientifici che giuridici. Paradossalmente, è la stessa Aifa a confermare non solo che la prescrizione medica è prevista ma anche che trattasi di un tipo esigente prescrizione – cosiddetta ‘ripetibile limitativa’ (RRL, ricetta ripetibile limitativa) – che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o da medici specialisti.
Quest’ultima condizione viene supportata dall’Avv. Holzeisen con puntuali riferimenti allo stesso sito web di Aifa nel quale è presente la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura e della sicurezza d’uso.
Ma ancor più decisivo è il fatto che «la previsione della necessaria prescrizione medica, ai fini della legittimità dell’inoculazione di tali sostanze, non l’ha determinata autonomamente l’AIFA, ma è stata imposta a monte dalla Commissione Europea». Secondo i chiari regolamenti (che la Holzeisen cita dettagliatamente e con precisione) della CE, dunque, l’autorizzazione di immissione sul mercato dei vaccini-Covid-19 è da considerare non concessa qualora non vi sia «il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica».
I cittadini italiani hanno diritto alla valutazione del loro caso singolo
Pertanto i cittadini italiani hanno pieno diritto alla valutazione del loro caso singolo, con tanto di prescrizione medica effettuata da un medico specialista (e non da un qualunque medico si trovi ad operare nella veste di medico vaccinatore!) o da una struttura ospedaliera idonea (e non da un hub o centro di vaccinazione approntato nei più disparati contesti!).
Ulteriore elemento di importante considerazione è, a parere dell’Avv. Holzeisen, l’art. 13 del Codice Deontologico del Medico che connota la prescrizione come «diretta, specifica, esclusiva e non derogabile competenza del medico» che impegna la sua autonomia e responsabilità.
Anche l’esame di tale art. 13 è condotto in modo estremamente analitico e preciso, così come il vaglio di tutte le fonti e documenti che dimostrano come le sostanze somministrate non possano essere considerate “sicure”, a partire dai numeri ufficiali forniti da Eudravigilance sugli eventi avversi e sulle morti correlate alle vaccinazioni.
a cura di Giorgio Armato