Sentenza storica: falsa dichiarazione non è reato, il DPCM è illegittimo
Secondo l’articolo 13 della Costituzione, “La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.
La Costituzione è chiarissima ed una decisione del GIP di Reggio Emilia lo rammenta. Con un provvedimento lapidario rigetta la richiesta di condanna di una coppia, accusata di avere sottoscritto una dichiarazione falsa il 20 marzo 2020. La dichiarazione violava il primo DPCM che obbligava a restare a casa.
Il giudice afferma che il falso è irrilevante, per il semplice motivo che il provvedimento sottostante, il DPCM, è illegittimo, perchè la limitazione delle libertà individuali, quale è quella dell’obbligo di permanere presso il proprio domicilio, può essere effettuata solo per legge o con disposizione dell’attività giudiziaria e per comprovati motivi, mentre il DPCM è un atto amministrativo.
Io ho sempre sostenuto che il lockdown e tutti i provvedimenti di chiusura delle attività economiche e dei territori, oltre a non avere alcun utilità pratica nel contrasto al virus, come stanno dimostrando vari studi statistici, sono illegittimi e che la loro violazione non è pertanto punibile. Questo precedente giudiziario lo conferma. Chi pensa di poter rinchiudere nuovamente in casa i Cittadini con DPCM o simili si scontrerà con la giustizia e perderà di ogni credibilità istituzionale e politica di fronte al Popolo italiano ed alla comunità internazionale tutta.